Corte di Cassazione Civile sez. II 15/11/2011 n. 23882
Autovelox: vietato nelle strade extraurbane secondarie (Cass. n. 23882/2011)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).
Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).
Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, sì da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (SU 7433/09).
Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, nè è possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini della decisione e chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09).
L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.
In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una illegittima determinazione dell’elenco stradale, in quanto non conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile.
Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione.
Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle due censure) della palese infondatezza del primo motivo, ove esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione delle strade a questo fine.
Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
La sentenza del tribunale di Castrovillari, che a pag. 4 della sentenza ha espresso sostanzialmente questi concetti, va dunque confermata.
In mancanza di costituzione dell’intimato, non v’è luogo per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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